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(NGEU)43 e nel dispositivo Recovery and Resilience Facility (RRF)44, è stato adottato nel-
la sua ossatura originaria, poi rivisitata45 per esecuzione e implementazione46, quale
43 Cfr. Regolamento UE n. 2020/2094 del Consiglio Econ del 14 dicembre 2020. Il fondamento
principale del NGEU risiede nell’art. 122 del Trattato sul Funzionamento dell’UE (TFUE), interpretato
secondo una prospettiva teleologica che valorizza lo spirito di solidarietà tra Stati membri. Tale
interpretazione ha consentito di legittimare il ricorso a una procedura legislativa speciale per
l’adozione di misure straordinarie in risposta alla crisi pandemica. La base giuridica è ulteriormente
arricchita attraverso il combinato disposto con l’art. 175 TFUE, che autorizza l’UE a intraprendere
azioni speciche al di fuori dei fondi strutturali per rafforzare la coesione economica, sociale
e territoriale. L’innovatività dell’impianto giuridico si manifesta anche nel superamento della
tradizionale dicotomia tra prestiti e sovvenzioni, introducendo un sistema ibrido di nanziamento
che contempla sia trasferimenti a fondo perduto sia prestiti agli Stati membri. Questo approccio
ha richiesto un’interpretazione evolutiva del principio di solidarietà nanziaria, distanziandosi
dalla rigida applicazione del principio del pareggio di bilancio sancito dall’art. 310 TFUE. Per
un’analisi approfondita si rinvia a Clarizia, Manocchio, Marconi, Amicarelli, Mocavini, Morgante,
Napolitano, Renzi, 2021, p. 1137 ss.; in letteratura tra i tanti contributi più pertinenti alle tematiche
giuslavoristche si segnala quello di Valente, 2021, p. 339 ss., in cui viene sottolineato come la
Commissione europea abbia elaborato il Piano d’Azione relativo al Pilastro europeo dei diritti
sociali (Social Pillar), impegnandosi a raggiungere entro il 2030 tre obiettivi strategici in materia di
occupazione, competenze e protezione sociale. Per fronteggiare l’emergenza, l’UE ha introdotto lo
strumento SURE per il sostegno temporaneo alla disoccupazione e il Temporary Framework che ha
consentito maggiore essibilità sugli aiuti di Stato. Quest’ultimo ha permesso agli Stati membri di
fornire sostegno mirato a imprese e lavoratori, non solo subordinati, attraverso differimenti scali
e contributivi.
44 Regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza quale asse portante del NGEU; vedi anche
Regolamento delegato UE n. 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021.
45 Cfr. d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. mod., l. 21 aprile 2023, n. 41; d.l. 2 marzo 2024, n. 19, conv.
mod., l. 29 aprile 2024, n. 56. L’istituto della revisione trova la propria fonte nell’art. 21, Reg. (UE)
2021/241, in base al quale nell’ipotesi in cui il PNRR non possa essere più realizzato (in tutto o in
parte) dallo Stato membro interessato, è possibile, per quest’ultimo, presentare un progetto di
modica ovvero un nuovo Piano alla Commissione, la quale ne valuterà l’utilità e l’attuabilità (entro
due mesi) e, in caso di esito positivo, presenterà al Consiglio una proposta anché ne approvi la
modica. Il meccanismo di revisione, dunque, si rende indispensabile in seguito a eventi in grado
di mutare gli equilibri socio-economici e che, di conseguenza, determinano l’insorgenza di nuovi e
differenti obiettivi da realizzare attraverso il piano ovvero rendano necessaria la rimodulazione di
quanto già previsto.
46 Corte conti, Sez. auton., Nota di coordinamento in materia di controlli sull’attuazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza n. 13 del 21 luglio 2022. Il 26 febbraio e il 25 luglio 2024 il Governo ha
trasmesso al Parlamento rispettivamente la quarta e la quinta relazione sullo stato di attuazione del
PNRR, ai sensi dell’art. 2, co. 2, lett. e, D.l. 31 maggio 2021, n. 77, concernente “Governance del Piano
nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure”; mentre la prima relazione è stata presentata il
23 dicembre 2021, la seconda il 6 ottobre 2022 e la terza il 7 giugno 2023. In tema cfr. Mocavini,
2022, p. 555 ss.; Mocavini, 2023, p. 1464 ss.; ma anche Miazzo, 2024, p. 1320 ss., il quale evidenzia